Il più grande ostacolo all’effettiva inclusione di tutti, indipendentemente dalla loro condizione specifica, è l’esistenza delle barriere, architettoniche e culturali, che, nonostante gli innegabili e numerosi passi avanti fatti nel corso degli anni, pesano ancora notevolmente sulla vita di molte persone.
Chiunque si sia trovato, anche solo temporaneamente, a fare i conti con una disabilità fisica o sensoriale, ma anche anziani e genitori di bimbi piccoli sanno quanto spesso capiti, nel corso della giornata, d’imbattersi in ostacoli sul proprio cammino: assenza di scivoli (o presenza di scivoli inadeguati), veicoli lasciati davanti agli scivoli esistenti, scalinate o gradini singoli senza corrimano, mancanza di ingressi accessibili a negozi, punti di ritrovo o (peggio) uffici pubblici, ascensori (quando ci sono) in perenne manutenzione o sporchi e maleodoranti, mezzi pubblici accessibili solo sulla carta, e via discorrendo. La lista delle barriere architettoniche è, virtualmente, infinita.
Eppure, la legge parla chiaro, fin dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il cui articolo 3 dice:
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese“
Nel corso degli anni, numerosi altri provvedimenti hanno sancito la necessità e l’obbligatorietà, per enti pubblici ed esercizi commerciali privati, di fare tutto il possibile per rimuovere le barriere architettoniche.
La Legge 13/89 regolamenta anche la rimozione delle barriere architettoniche negli edifici privati, prevedendo agevolazioni e contributi per l’accessibilità degli stabili nei quali risiedano persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. La detrazione dell’aliquota Irpef per tali opere è pari al:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017.
Rientrano tra le opere soggette a detrazione, per esempio: la realizzazione di un ascensore esterno (in uno stabile nel quale non sia possibile realizzarne uno interno), montascale o rampe per l’accesso allo stabile e all’unità abitativa della persona interessata.
Ma la strada da percorrere per l’effettiva e piena accessibilità delle nostre città è ancora lunga e piena di barriere, in primo luogo culturali.
In questi giorni, impazza sui social network la notizia dell’utente della nota piattaforma TripAdvisor che ha pubblicato una recensione negativa su un villaggio vacanze abruzzese, solo perché quest’ultimo aveva ospitato una comitiva di disabili che, a detta dell’utente, avevano “turbato” la serenità della vacanza sua e dei figli.
E questo è solo un esempio di ordinaria intolleranza nei confronti di chi, per qualsiasi ragione, è “diverso”. Solo superando tali barriere culturali e riconoscendo l’utilità del confronto con tutti gli altri (disabili gravi inclusi) per lo sviluppo della società sarà possibile abbattere efficacemente gli ostacoli fisici e realizzare la totale accessibilità.
8 pensieri su “Barriere architettoniche e culturali: basta!”