Il lavoro è un elemento essenziale per l’effettiva inclusione ed affermazione delle persone con disabilità, così come per tutti. Purtroppo, i dati sulla loro occupazione sono sono tutt’altro che confortanti: in Italia, nonostante le molte misure messe in atto da decenni per favorire l’inclusione dei lavoratori disabili, l’80% delle persone con una qualche disabilità è disoccupato. Non si tratta di “inabili”, ma di persone che, nonostante la limitazione derivante dalla loro disabilità specifica, avrebbero le capacità e le competenze per poter essere attive anche in ambito lavorativo, se solo ne avessero l’opportunità.
Eppure, dicevamo, le misure per agevolare l’inserimento lavorativo dei disabili non mancano, né gli incentivi e le agevolazioni a favore delle aziende che le assumono. La legge 68/99, che istituì il collocamento mirato delle persone con disabilità, si è rivelata, per molti versi, inadeguata al mondo del lavoro attuale. Per questa ragione, nell’ambito del Jobs Act, è stata introdotta anche una significativa modifica a questa legge, attraverso il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2018.*
1. OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI
- Al di sotto dei 15 dipendenti: nessun obbligo
- Da 15 a 35 dipendenti: almeno 1 lavoratore disabile
- Da 36 a 50 dipendenti: almeno 2 lavoratori con disabilità
- Oltre 150 dipendenti: almeno il 7% di lavoratori disabili, più l’1% di familiari di invalidi e profughi rimpatriati.
2. BONUS per l’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI (DAL 2016)
Alle aziende che, a partire dal 2016, assumono lavoratori con capacità lavorativa ridotta, viene riconosciuto un bonus, la cui misura dipende dalla percentuale di disabilità del lavoratore assunto:
- per riduzioni della capacità lavorativa tra il 67% e il 79%, al datore di lavoro spetta un bonus assunzione pari al 35% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi;
- per riduzioni superiori al 79%, viene riconosciuto un bonus pari al 70% della retribuzione mensile lorda per un massimo di 36 mesi, per ogni lavoratore assunto a contratto a tempo indeterminato;
- per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, un bonus pari al 70% della retribuzione lorda mensile per una durata massima di 60 mesi.
La richiesta dell’incentivo va inoltrata all’INPS, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’ente, nell’area riservata alle aziende.
3. sanzioni per inosservanza dell’obbligo
Vengono inasprite le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non rispettino l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità. In particolare, si passa da 62,77 € di sanzione per ogni giorno lavorativo d’inadempienza (oltre i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) a ben 153,20 € per ciascun giorno di non copertura della quota obbligatoria e per ciascun lavoratore disabile non assunto.
Ma, benefici fiscali e sanzioni a parte, è opportuno che le aziende si rendano conto che assumere un lavoratore con disabilità non deve essere un “atto di carità” o un obbligo di legge: un lavoratore con disabilità al quale venga assegnata una mansione compatibile con la propria condizione non è un peso, ma una risorsa in più a disposizione dell’azienda stessa. Basterebbe darci l’occasione di dimostrare le nostre capacità e competenze, senza fermarsi alla percentuale d’invalidità o farsi condizionare dai pregiudizi.
*Per effetto del Decreto Milleproroghe