Voglio guidare!

L’automobile (e la possibilità di guidarla) è uno dei simboli più “forti” dell’autonomia e della libertà di movimento. Ma si può guidare anche se si è affetti da una disabilità fisica? La risposta è sì, coi dovuti accorgimenti. State pensando a KITT, la “supercar” dell’omonimo telefilm anni ’80? No, non c’è bisogno di arrivare a tanto!

In attesa che vengano messe in commercio (magari perfezionate sotto il profilo della sicurezza…) le auto che si “guidano da sole”, se si vuole guidare, è ancora indispensabile la patente, che, in caso di disabilità, è “speciale“. Come ottenerla?

Voglio guidare!

Voglio guidare!

  1. Per prima cosa, bisogna sottoporsi ad una visita presso la Commissione Medica Locale, che accerterà l’idoneità della persona alla guida. Oltre ai medici, della Commissione fanno parte ingegneri della Motorizzazione Civile e, all’occorrenza, altri tecnici. Durante la visita, ci si può anche far assistere da un medico di fiducia e, naturalmente, va esibita la documentazione relativa alla disabilità.
  2. Se la Commissione ha espresso un parere favorevole e rilasciato il certificato d’idoneità (sul quale sono anche annotate le modifiche da apportare al veicolo per consentire al soggetto in questione di guidarlo), si hanno 90 giorni di tempo per ottenere il foglio rosa. In caso di parere negativo o se le modifiche consigliate non vengono ritenute necessarie, si ha un mese di tempo per presentare ricorso.
  3. Ottenuti certificato d’idoneità e foglio rosa, è possibile prepararsi all’esame di guida esercitandosi su un veicolo (o un simulatore di guida) che presenti gli adattamenti consigliati dalla Commissione Medica. Durante l’esame, l’ingegnere della Motorizzazione potrà confermare questi adattamenti (ad esempio, cambio automatico, freno ed acceleratore manuali, etc.) o suggerirne altri.
  4. Sulla patente di guida, andranno indicati i codici europei corrispondenti alle modifiche definitive e alla minorazione dalla quale è affetta la persona.

La “patente speciale”, in genere, va rinnovata ogni 5 anni (o anche meno, a seconda delle condizioni del soggetto),  presentando (meglio se con un certo anticipo) alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo, e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

Ma non è tutto. Per l’acquisto dell’automobile di proprietà della persona disabile (o destinata a trasportarla, anche se guidata da un familiare che abbia a carico il disabile, per esempio), la legislazione italiana prevede particolari agevolazioni di natura fiscale:

  1. la detrazione dall’IRPEF del 19% del costo del veicolo
  2. l’aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) per veicolo ed eventuali optional
  3. l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

Di tutte queste agevolazioni si può usufruire per un solo veicolo e, in particolare, si può godere dell’IVA agevolata solo per l’acquisto di un veicolo ogni 4 anni (a condizione che quello per cui si è usufruito dell’agevolazione nei periodo precedente sia stato demolito e, quindi, cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Tutto chiaro? Buona guida!