Congedo per cure: come funziona e a chi spetta?

Per chi convive con una disabilità grave o cronica, può risultare complicato conciliare gli impegni lavorativi con l’esigenza di sottoporsi a cure, terapie, etc. Abbiamo già parlato dei permessi previsti dalla legge 104/92, ovvero i tre giorni al mese (frazionabili anche in ore) che spettano (previa richiesta) al lavoratore con disabilità grave o a chi si prende cura di un familiare con disabilità grave. Ma c’è anche un’altra opzione, che può risultare decisamente utile quando, per esempio, si ha l’esigenza di sottoporsi in maniera più continuativa a cicli di fisioterapia: il congedo per cure, regolamentato dall’art. 7 del D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011.

congedo per cure - fisioterapia

a chi spetta il congedo per cure?

Possono richiedere il congedo per cure i lavoratori mutilati o invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. Il congedo dà diritto a 30 giorni l’anno, fruibili anche non consecutivamente (ma non frazionabili ad ore), per sottoporsi, per esempio, a cicli di fisioterapia, terapie respiratorie o trattamenti oncologici. Il congedo per cure viene retribuito come previsto dai vari CCNL per le assenze per malattia e non viene conteggiato nel periodo di comporto per malattia, essendo considerato a parte rispetto ad essa.

come richiedere il congedo per cure?

Per usufruire del congedo per cure, il lavoratore deve richiederlo per iscritto al proprio datore di lavoro, insieme alla documentazione che certifichi il grado d’invalidità ( e, quindi, la riduzione della capacità lavorativa) superiore al 50% e la richiesta redatta dal proprio medico di base o da uno specialista appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione alla condizione invalidante riconosciuta. In più, alla fine del ciclo di cure, è essenziale presentare anche la documentazione rilasciata dallo specialista o dalla struttura presso la quale vi si è sottoposti, per certificare di averne effettivamente usufruito.

In ogni caso, se siete interessati a richiedere il congedo per cure, vi consiglio di verificare cosa prevede il vostro CCNL di riferimento e, se necessario, farvi supportare da un patronato.

 

Lavoro agile, un’opportunità per le persone con disabilità

Questo non è un lunedì come gli altri. Infatti, oggi inizia la Settimana del Lavoro Agile, che, proseguendo la tradizione instauratasi negli ultimi anni con la Giornata del lavoro agile, promuoverà, dal 22 al 26 maggio, modalità alternative (per l’appunto, “agili”) di lavoro, rispetto al tradizionale ufficio. Per i dipendenti delle aziende e degli enti pubblici che aderiscono all’iniziativa, per tutta la settimana, sarà possibile lavorare non solo dall’ufficio, ma anche da casa, da co-working o altre postazioni alternative. L’obiettivo di questa iniziativa è favorire una migliore qualità della vita dei lavoratori, riducendo lo stress derivante dagli spostamenti necessari per raggiungere i luoghi di lavoro, con un benefico effetto anche su traffico e qualità dell’aria delle nostre città.

Settimana del lavoro agile 2017

La locandina della Settimana del Lavoro Agile del Comune di Milano

Il “lavoro agile” (o “smart working“) può rappresentare un’ottima opportunità d’inclusione lavorativa (e, quindi, sociale) anche per le persone con disabilità, per le quali è spesso difficile conciliare i ritmi lavorativi e le esigenze di cura o di riposo fisico. Nei giorni scorsi, il Parlamento ha approvato la legge sul lavoro autonomo, che contiene importanti novità anche per quanto riguarda le norme che regolamentano questa modalità di lavoro, idonea a profili impiegatizi e manageriali. Il progresso tecnologico e l’utilizzo sempre più diffuso, in ambito aziendale, di piattaforme web, mobili e in cloud ha reso, ormai, in buona parte superato il vecchio modello di lavoro da svolgersi obbligatoriamente da un ufficio condiviso: infatti, è sufficiente una connessione Internet per poter lavorare e dialogare con i colleghi sparsi ovunque nel mondo in pochi secondi, come se fossero alla scrivania accanto.

lavoro agile smart working

lavoro agile: cosa prevede la legge?

In base alle nuove norme, è sufficiente un accordo scritto tra lavoratore e datore di lavoro per stabilire che il primo presterà la propria opera, a tempo determinato o indeterminato, con  il lavoro agile. Nel caso di accordo a tempo indeterminato, per fare marcia indietro rispetto alla modalità lavoro agile è necessario un preavviso non inferiore a 30 giorni, che sale a 90 giorni nel caso in cui il recesso da parte del datore di lavoro riguardi un rapporto di lavoro agile con un lavoratore con disabilità. Il passaggio alla modalità smart è risolvibile da entrambe le parti con preavviso. In presenza di un giustificato motivo, si può recedere senza preavviso nell’accordo a tempo indeterminato e prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato. Il tutto, senza disparità di trattamento rispetto ai colleghi che lavorano dall’ufficio e con il “diritto alla disconnessione“, vale a dire a pause e orari di lavoro non superiori ai limiti previsti dalla legge.

Rimangono ancora alcuni punti da definire meglio, ma questa novità rappresenta comunque un importante passo avanti verso modalità di lavoro più al passo coi tempi e, complessivamente, più rispondenti alle esigenze di tutte le tipologie di lavoratori.